Tassa sui velocipedi

Per attestare il pagamento della tassa sulla bicicletta il proprietario doveva far applicare queste targhette metalliche, con regolare sigillo, sul telaio del suo “veicolo”.

Nel Maggio del 1895 un progetto di legge autorizzava i comuni ad imporre tasse sui velocipedi.
Gran parte delle Amministrazioni Comunali sono di parere favorevole di tassare le biciclette; evidente il contenuto della relazione che accompagnava il disegno di legge: La bicicletta mezzo di locomozione e di passatempo per le classi agiate.
Per contrario un memoriale del Touring scriveva;
“La bicicletta è, per contrario, mezzo necessario, utile, economico di locomozione delle classi lavoratrici,mezzo destinato a diventare la carrozza popolare dell’avvenire,tendente per questo lato a diminuire la distanza sociale che divide le classi meno abbienti a quelle ricche”.
Il comune di Milano impose inizialmente  una tassa di lire 12, a Roma la tassa applicata era di lire 6.
Due anni dopo giunse la proposta di tassa governativa di 12 lire, ( in seguito ridotta a lire 10) con obbligo di targhetta (bollo) applicata e sigillata dall’ufficio metrico mediante tenaglia bollatrice.
Una bicicletta nei primi anni del 900 costava 500-600 lire 800 per un modello  finemente accessoriato proveniente dal Regno Unito e un lavoratore guadagnava mediamente tre lire al giorno.
In Italia nel 1905 circolavano 242 mila biciclette.

In Trentino la nuova tassa fu costituita nel 1904, del costo annuale di 5 corone, escogitata per sanare il deficit comunale. Il Comune di Trento poté disporre di un reddito annuo in più di circa 4 mila corone.

Legge 22 Luglio 1897, n. 318.
UMBERTO I
Per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d’Italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art.1. E’ imposta, a partire dal 1° Gennaio 1898, una tassa annuale sui velocipedi.
La tassa è dovuta dai possessori, a qualunque titolo, di velocipedi a una o più ruote, di macchine e di apparecchi assimilabili ai velocipedi, comunque siano messi in movimento quando si facciano circolare sulle aree pubbliche.
La tassa è:
di lire 10 per i velocipedi da una persona
di lire 15 per quelli da più persone
di lire 20 per macchine o apparecchi assimilabili ai velocipedi messi in moto con motore meccanico

Art.2. Coloro che nella pubblicazione della presente legge possederanno velocipede ed apparecchi assimilabili ai velocipedi, dovranno denunziarli entro un mese  al sindaco del Comune, nel quale anno la loro abituale residenza.
Entro il mese successivo il sindaco compilerà un ruolo alfabetico dei possessori di velocipedi, colla indicazione del loro nome e cognome, della paternità ed abitazione, nonché  il numero dei velocipedi rispettivamente denunziato.
Questo ruolo sarà pubblicato mediante affissione per otto giorni consecutivi all’albo pretorio.
E’ ammesso il ricorso al modificazione al ruolo summentovato entro il termine di giorni venti dalla data della pubblicazione.
E’ competente a decidere su questi ricorsi in prima istanza la Giunta municipale, ed in seconda e ultima istanza la Giunta provinciale amministrativa.
Il ricorso non può sospendere il pagamento della tassa; da luogo soltanto alla restituzione dell’indebito, qualora venga accolto in tutto od in parte.

Art.3. Coloro i quali che nel corso dell’anno e dopo la pubblicazione del ruolo di che negli articoli 2 e 4, acquistassero velocipedi per circolare nelle aree pubbliche, dovranno fare denunzia al sindaco entro un mese.
Coloro che cedessero ad altri o mettessero in qualunque modo fuori uso de finitamente i velocipedi, pei quali anno pagato la tassa, avranno l’obbligo di avvisarne il sindaco entro il mese di novembre, e ciò al solo effetto di non essere iscritti nel ruolo dell’anno successivo.

Art.4. Ogni anno, entro il mese di gennaio, il sindaco forma e pubblica per otto giorni consecutivi all’albo pretorio il ruolo dei contribuenti alla tassa sui velocipedi, tenendo conto delle variazioni notificategli nell’anno precedente..
Con questo ruolo è aperto il ricorso nel termine e nei modi indicati nell’art.2.

Art.5. La tassa sarà riscossa mediante le marche da bollo in uso nei pesi e misure, dal verificatore dei pesi e misure, al quale dovranno essere presentati i velocipedi all’oggetto di essere muniti di apposito contrassegno indicando l’anno a cui si riferisce la tassa.
Le caratteristiche del contrassegno, che costituirà la sola prova del pagamento della tassa, saranno fissate con regolamento.
In prova dell’eseguita applicazione dei contrassegno ai velocipedi, il verificatore rilascerà un certificato di presentazione sul quale applicherà, annullandone nel modo prescritto, le marche da bollo per un valore eguale all’importo della tassa dovuta.
La presentazione dei velocipedi ed il pagamento della tassa dovranno avvenire entro il mese successivo a quello in cui venne eseguita la pubblicazione annuale del ruolo dei contribuenti soggetti alla tassa stessa.
Questo termine potrà essere prorogato fino a tre mesi in occasione della prima applicazione della presente legge.
I contribuenti non iscritti nel ruolo annuale dovranno presentare i velocipedi e soddisfare la tassa, per il resto dell’anno in corso, entro quindici giorni dalla data del certificato di denunzia rilasciato dal sindaco, il quale certificato servirà intanto a legittimare l’uso dei velocipedi.

Art.6. Le denunzie delle quali agli articoli 2,3,4, l’applicazione del contrassegno e il certificato di presentazione in cui all’articolo 5 saranno esenti da qualunque spesa e tassa di bollo.

Art.7. Sono esenti dal pagamento della tassa i velocipedi ed altri simili apparecchi:
a) montati da militari di bassa forza dell’esercito e dell’armata, da agenti di bassa forza di altri corpi armati o da agenti di basso servizio delle Amministrazioni pubbliche, muniti di un segno distintivo, in quanto se ne servano esclusivamente per ragioni di servizio.
b) usati come mezzi indispensabili di locomozione per infermi che comprovino la loro povertà;
c) provenienti dall’estero, in quanto appartengano a stranieri,siano coperti da bolletta di importazione temporanea e non sia trascorso il limite di tempo assegnato nella bolletta stessa per la riesportazione;
d) esistenti nelle fabbriche o negli esercizi di vendita o locali privati, in quanto non siano destinati alla circolazione nelle aree pubbliche.

Art.8. Metà del provento netto della tassa sarà imputato alle entrate dello Stato (tassa sulle concessioni governative), e l’altra metà sarà ripartita fra i Comuni in proporzione del numero dei velocipedi iscritti presso ciascuno di essi ed effettivamente sottoposti alla tassa.
Il pagamento a favore dei Comuni sarà fatto in  fine di ciascun esercizio finanziario coi fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero delle Finanza nel capitolo relativo alle restituzioni e rimborsi dell’Amministrazione demaniale.

Art.9. Col 1° gennaio 1898 sono abolite le tasse che i Consigli comunali avessero adottate sotto qualsiasi forma per colpire direttamente l’uso o la circolazione dei velocipedi od altri simili apparecchi.

Art.10. Gli ufficiali metrici,gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, le guardie di finanza, le guardie forestali e finalmente le guardie di polizia urbana e quelle campestri sono incaricate della vigilanza e dell’accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge.
Il processo verbale da essi redatto fa fede in giudizio fino a prova contraria.
I velocipedi trovati in circolazione, sforniti del presente contrassegno o per i quali non fosse prodotto il certificato di denunzia dj che all’art.5, saranno sequestrati in garanzia dell’esazione della tassa e delle multe e dati in consegna all’ufficio comunale più vicino. Potranno essere restituiti ai contravventori, qualora depositino od altrimenti garantiscano il pagamento delle somme dovute.
L’applicazione delle multe avrà luogo senza pregiudizio delle pene maggiori comminate dalle altre leggi penali.

Art.11. L’uso in aree pubbliche di un velocipede sfornito del contrassegno prescritto come prova del pagamento della tassa dell’anno in corso o pel quale non fosse prodotto il certificato di denunzia di che all’ art.5, sarà punito con una multa eguale al doppio della tassa.

Art.12. Il contravventore potrà chiedere che l’applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa; in questo caso è competente a decidere il Prefetto della provincia.

Art.13. Gli ufficiali, agenti e guardie indicati all’articolo 10 avranno diritto per lo scoprimento delle contravvenzioni alla metà delle multe; l’altra metà andrà a profitto dell’erario.

Art.14. Con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno dettate le norme generali per la circolazione dei velocipedi e le discipline per l’esecuzione delle presente legge.
Ordiniamo che la presente,munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, 22 luglio 1897

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